Ipotesi di reato

Ipotesi di reato e  sanzioni  per chi guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza dell’alcool variano in relazione al tasso di alcool accertato.

L’accertamento viene effettuato con il mezzo dell’etilometro.  Se ci si oppone al controllo con tale strumento, si viene indagati per reato che prevede le medesime pene dell’ipotesi più grave di guida con tasso alcolico elevato.

Di seguito si indicano i reati e le ipotesi di reato cui si va incontro se si guida in stato di ebbrezza.

Articolo 186 C.S. Guida sotto l’influenza dell’alcool

Ipotesi Lieve.

Guida in stato di ebbrezza, non sanzionabile come reato penale e soggetta esclusivamente a sanzioni amministrative. Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125 e sanzione accessoria del ritiro e  sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Ipotesi grave.

Guida in stato di ebbrezza,  punita penalmente e con sanzioni amministrative. Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi.  Sanzione amministrativa accessoria del ritiro e della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Ipotesi gravissima

Guida in stato di ebbrezza, punita penalmente e con sanzioni amministrative. Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria del ritiro e della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

L’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da un terzo alla metà quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Infine, la patente verrà revocata (ritiro) in caso di recidiva nel biennio.

Ipotesi di incidente con guida in stato di ebbrezza

Nel caso si sia coinvolti in un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza con alto tasso di alcool e provocando il ferimento o la morte di terze persone, le pene sono aumentate, come previsto dagli artt. 589 e 590 del codice penale.

Segue il ritiro e la sospensione della patente, la confisca del veicolo e il controllo del tasso di alcool nel sangue in strutture sanitarie.

Ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico con l’etilometro

Nel caso in cui si è fermati da Agenti di P.S. o Municipale o da Carabinieri, se ci si oppone all’accertamento con l’etilometro per la verifica dell’ebbrezza e del tasso di alcool, la legge prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si venga puniti  con la medesima sanzione penale prevista per l’ipotesi gravissima (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno), oltre al ritiro e alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore.

In sostanza, non ci si può opporre al controllo con l’etilometro.   In ogni ipotesi prevista dall’art. 186 C.S., il trasgressore dovrà sottoporsi a visita medica per la verifica dello stato di salute fisica e psichica.  La patente verrà rilasciata, se la visita risulterà negativa, prima per un anno, poi per due ed infine per cinque anni.

Articolo 186 bis

Il Legislatore ha previsto, per particolari categorie,  un inasprimento delle sanzioni (penali e ritiro patente) previste con l’art. 186 C.S. per chi guida con alto tasso di alcool e in stato di ebbrezza e per chi si rifiuta di sottoporsi al test dell’alcolimetro.

In particolare per i minori di ventuno anni, per i neopatentati e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, per  coloro che esercitano attività di trasporto e per coloro che sono alla guida di mezzi pesanti.

 

Art. 589-bis –  Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. 

Fuga del conducente in caso di omicidio stradale

Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

 

EVITATE DI GUIDARE IN STATO DI EBBREZZA E DOPO AVER BEVUTO ALCOLICI: RISPARMIERETE TEMPO, DENARO E SALUTE.