◊
Assistenza e difesa nei
giudizi davanti al Giudice di pace con oggetto la
sospensione della patente per guida in stato di
ebbrezza (il termine per il ricorso è di 30 giorni)
◊ Assistenza e difesa nei
processi davanti al Tribunale penale per guida in
stato di ebbrezza
◊ Redazione ricorsi e memorie
◊ Pareri motivati e
consulenza
◊
Il compenso verrà pattuito tra le parti
al momento dell'esame della pratica
Avvocato Fabio Scatamacchia Via
XX Settembre n. 98/G, Roma 00187, telefono 064819909, fax 0689281423
Le frasi riportate in
corsivo sono la trascrizione di parti di sentenze, in particolare i
principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, ovvero di norme e
regolamenti.
Assistenza legale
nel procedimento penale e nel ricorso al Giudice di pace per la guida in
stato di ebbrezza.
Redazione ricorsi e memorie
Avvocato Fabio Scatamacchia
Via XX Settembre n. 98/G 00187 -
Roma - Tel 064819909
IPOTESI LIEVE, non sanzionabile
dal punto di vista penale e soggetta esclusivamente a sanzioni amministrative
(sospensione patente e sanzione amministrativa).
Accertamento di un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
Sanzione pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2.000,
e
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi.
IPOTESI GRAVE, reato
penale e con sanzioni amministrative.
Accertamento di un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
grammi per litro (g/l).
Sanzione penale dell'ammenda da euro 800
a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi.
All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno.
IPOTESI GRAVISSIMA, reato penale con
sanzioni amministrative.
Accertamento dell'ebbrezza con un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l).
Sanzione
penale dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,
l'arresto da sei mesi ad un anno, All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni.
Se
il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente di guida e'
raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di
recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena su richiesta delle parti,
anche se e' stata applicata la sospensione condizionale
della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
L'ammenda prevista dal comma 2 e'
aumentata da un terzo alla metà
quando il reato e' commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
Infine, la
patente verrà revocata (ritiro) in caso di recidiva nel biennio.
La
legge 29.07.2010 n° 120 ha modificato l'art.
186 del codice della strada e introdotto, per il
reato di guida in stato di ebbrezza, la
possibilità di sostituire la pena, detentiva e pecuniaria con il lavoro
di pubblica utilità.
Sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità.
In tutte le ipotesi di
reato di guida in stato di ebbrezza da
alcool, ad
esclusione di quelle in cui vi sia stato un
incidente stradale, in caso di condanna nel
giudizio penale è prevista (se vi è consenso
dell'imputato) la sostituzione della pena
dell'ammenda e dell'arresto con quella della
prestazione di un'attività non retribuita a
favore della collettività da svolgere, in
via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti
o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze.
Con lo svolgimento
positivo del lavoro di pubblica utilità il
reato viene dichiarato estinto, il periodo
di sospensione della patente è ridotto alla
metà ed è revocata la confisca del veicolo.
Sulla scelta della pena è bene consigliarsi
con l'avvocato.
Ipotesi di rifiuto di
sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico con l'etilometro
Nel caso
in cui si è fermati da Agenti di P.S. o Municipale o da
Carabinieri, se ci si oppone all'accertamento con l'etilometro
per la verifica dell'ebbrezza,
la legge prevede che, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, si venga puniti con
le medesime sanzioni penali previste per l'ipotesi gravissima
(ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un
anno), oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un
anno e la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore.
In
sostanza, non ci si può opporre al controllo con l'etilometro
per la verifica dello stato di ebbrezza o
si rischia la condanna penale per l'ipotesi più grave di
guida in stato di ebbrezza (sanzione penale e
sospensione della patente).
Ipotesi di incidente
con guida in stato di ebbrezza da alcool
Nel caso
si sia coinvolti in un incidente stradale guidando in stato di
ebbrezza da alcool e provocando il ferimento o la morte di terze persone,
le pene sono aumentate, come previsto dagli artt. 589 e 590 del
codice penale.
Segue la
sospensione della patente, la confisca del veicolo e il controllo
del tasso di alcool nel sangue in strutture sanitarie.
Il
Legislatore ha previsto, per particolari categorie, un
inasprimento delle sanzioni previste con l'art. 186 bis del
codice della strada. per chi
guida in stato di ebbrezza per influenza alcool e per chi si rifiuta di sottoporsi al
test dell'alcolimetro.
In
particolare per i minori di ventuno anni, per i neopatentati e per i conducenti nei
primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di
categoria B, per coloro che esercitano attività di
trasporto e per coloro che sono alla guida di mezzi pesanti.
I lavori socialmente utili
Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell'art.
186 CdS (incidente provocato in stato di ebbrezza), la
pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e'
opposizione da parte dell'imputato, con quella del
lavoro di pubblica utilita'
di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e
consistente nella prestazione di un'attivita' non
retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in
via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000
di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del
2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la
riduzione alla meta' della sanzione della sospensione
della patente e revoca la confisca del veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il
giudice che ha emesso la decisione disponga
diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,
della entita' e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino
di quella sostituita e della sanzione amministrativa
della sospensione della patente e della misura di
sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilita'
puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.
E' necessario
verificare che il comune di residenza abbia
stipulato una convenzione con il Tribunale.
In
conclusione, se si viene fermati alla guida in stato di
ebbrezza da alcool per aver abusato di alcool, si
subirà la sospensione della patente in via cautelare da
parte del Prefetto e poi in via definitiva, a seguito del
processo penale, e si subirà un processo penale che
prevede la condanna alla pena
dell'ammenda e dell'arresto, ovvero nei casi previsti al
lavoro di pubblica utilità.
In ogni
ipotesi prevista dall'art. 186 del codice della strada, il trasgressore dovrà
sottoporsi a visita medica per la verifica dello stato di salute
fisica e psichica. Prevista una visita con rilascio
patente condizionata per un anno, poi per due ed infine per
cinque anni.
Se si viene
sorpresi nuovamente alla guida in stato di ebbrezza non si avrà
solo la sospensione, ma la patente verrà revocata.
Naturalmente, come
in ogni aspetto della vita sociale, chi viene fermato alla guida
in stato di ebbrezza da alcool ha e avrà diritto di difendersi con
l'avvocato per vedersi
"assolvere" se il suo comportamento non rientra nelle ipotesi
normative di guida in stato di ebbrezza.
Procedimento avanti al
Giudice di Pace a seguito di accertamento di eccesso di alcool
e di ebbrezza durante la guida
Il ricorso avverso il
provvedimento del Prefetto di sospensione e/o ritiro cautelare della
patente va proposto, anche con l'ausilio dell'avvocato, avanti al Giudice di Pace del luogo di
accertamento entro 30 giorni dalla notifica.
Con tale ricorso si può
richiedere l'annullamento del provvedimento di sospensione della
patente o
quantomeno la
sospensione del provvedimento sino alla sentenza del Giudice Penale. I
motivi di ricorso devono essere ben specificati. I motivi anche
solo per ridurre la sospensione della patente,
naturalmente, variano da caso a caso e vanno valutati con
l'avvocato.
In ogni caso, il periodo di sospensione della
patente da
parte del Prefetto sarà detratto da quello eventualmente comminato con la sentenza del magistrato
penale.
Il ricorso va depositato dall'avvocato presso l'ufficio
del Giudice di Pace competente per territorio. Viene, quindi,
nominato il giudice e fissata l'udienza, con la notifica della
data all'avvocato del ricorrente. In tale data si deve essere presenti,
altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile.
E' possibile
richiedere al Giudice di Pace la sospensione dei provvedimenti
del Prefetto
La difesa con
l'avvocato, in caso di accertamento dello stato di ebbrezza, potrà
svilupparsi sia davanti al Giudice di Pace per difendersi contro
i provvedimenti di sospensione o revoca (ritiro) della patente
per guida in stato di ebbrezza da alcool,
sia davanti al Giudice penale.
Procedimento penale per
guida in stato di ebbrezza da alcool
Il processo penale trova la sua origine nello
stesso verbale dei verbalizzanti (P.S., Carabinieri, Vigili
Urbani ecc.), che viene trasmesso immediatamente alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stata
commesso il fatto.
Lo sviluppo del processo varia da caso a
caso, sia nelle modalità che nella durata.
Il Pubblico Ministero può
iniziare l'azione penale
- con la richiesta al
Gip di emissione del decreto penale di condanna, emesso se accolto dal Giudice delle
indagini preliminari,
- ovvero con la notifica della citazione a
giudizio immediato se autorizzato (tale giudizio) dal giudice
delle indagini preliminari.
Nel primo caso (notifica di decreto
penale) si può proporre (la parte o l'avvocato già nominato) opposizione entro 15 giorni dalla
notifica, trasformando così il procedimento per decreto in
procedimento ordinario penale.
Nel secondo caso il processo inizierà alla
data indicata nella citazione a giudizio.
L'avvocato difensore può essere nominato
sin dal momento in cui l'autorità di polizia effettua il
controllo e potrà assistervi in ogni grado del processo (decreto
penale, giudizio avanti al tribunale, appello e ricorso per
cassazione).
Se non si provvede alla nomina di un
avvocato di fiducia, il Magistrato provvederà a nominare
l'avvocato di ufficio.
Ebbrezza ed influenza dell'alcool
sulla guida
Negli ultimi anni,
con ogni evidenza, lo
Stato ha manifestato una precisa volontà di punire severamente
(penalmente e con sospensione-ritiro della patente) chi si
metta alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza dopo aver abusato di sostanze alcoliche,
al fine di porre un freno al comportamento di porsi alla guida in stato
di ebbrezza e ai gravissimi incidenti che si verificano
proprio a causa di chi guida in tale stato di ebbrezza. Ed infatti, il Legislatore con le
norme del luglio 2009 (legge n. 94/2009) e le recenti del
2010 (Legge n. 120/2010) ha introdotto ulteriori disposizioni al codice
della strada (articoli 186 e 186 bis) con sanzioni di carattere amministrativo e penale per chi
guida sotto l’effetto dell'alcool.
Guidare in stato di ebbrezza
da alcool è pericoloso per se stessi
e per gli altri: evitate di mettevi alla guida della vostra auto o della
vostra moto se avete bevuto. Considerate che anche quel che si è
bevuto ad un pranzo o ad una cena può mettere fuori legge. In tal caso si deve fermare la macchina o far guidare un'amica o un amico che
siano sobri e non in stato di ebbrezza e sotto l'influenza
dell'alcool.
Sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità.
Assistenza legale e consulenza
nel procedimento penale e nel ricorso al Giudice di pace
Avv. Fabio Scatamacchia
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Te.: 064819909 - fax 0689281423
Avvocato Fabio Scatamacchia
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sia civile-amministrativa che penale.
Redazione di pareri dettagliati sul caso specifico.
Redazione dei ricorsi al Giudice di Pace.
Memorie difensive sia avanti al Giudice di Pace che avanti al
Magistrato penale.
Difesa nei vari giudizi
Sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità.
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